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ReteCoM: INPS – INPGI: Normativa a raffronto. ASSICURAZIONE INFORTUNI INPGI

Sesta e ultima puntata 

ReteCoM ha elaborato – su dati e informazioni di fonti ufficiali INPS e INPGI – un raffronto tra i due sistemi pensionistici

ASSICURAZIONE INFORTUNI INPGI

L’assicurazione contro gli infortuni è stata istituita e disciplinata per la prima volta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico del 1955, e successivamente confermata in tutti i contratti di lavoro giornalistico, con progressiva elevazione dei massimali degli indennizzi.

Il finanziamento della prestazione avviene attraverso il versamento di un contributo mensile all’INPGI, da parte dei datori di lavoro.

Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l’azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l’effettivo versamento dei relativi contributi e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Si applica a tutti i giornalisti, con rapporto di lavoro subordinato, nel caso di infortunio dal quale derivi un’invalidità permanente (in misura superiore al 5%) parziale o un’invalidità permanente totale, e i loro aventi causa se l’infortunio ha per conseguenza la morte. In tal caso, l’indennità assicurativa spetta al coniuge e ai figli. In mancanza di coniuge e/o dei figli, l’indennità spetta ai genitori; in mancanza anche dei genitori spetta ai fratelli e alle sorelle che, al momento della morte, risultino conviventi e a carico del de cuius in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari.

Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.

Misura dell’indennizzo:

  • invalidità permanente totale: Euro 108.455,95;
  • invalidità permanente parziale: importo proporzionale all’ indennità permanente totale (Euro 1.084,56 per punto di invalidità);
  • morte Euro 92.962,24.

I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%.

L’indennità in caso di morte è maggiorata:

  • del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
  • del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età;
  • del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

L’indennità in caso di invalidità permanente totale è maggiorata:

  • del 50% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
  • del 30% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età;
  • del 20% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni, l’indennità dovuta in caso di morte o di invalidità permanente totale è maggiorata del 10% per il coniuge e di un ulteriore 10% per ciascuno dei figli minori fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

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In conclusione, anche se dal 2016 i contributi che finanziano i trattamenti pensionistici INPGI sono stati equiparati a quelli INPS e dal 2017 è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo, pro quota, per tutti gli iscritti, permangono notevoli disparità di trattamento, rispetto all’INPS, sul fronte delle prestazioni, sia nei requisiti per accedervi, sia nella misura.

Analogamente accade per i trattamenti di natura non previdenziale.

Anche l’obbligo da parte dell’INPS di farsi carico dei trattamenti di maternità e dei congedi/permessi per l’assistenza ai disabili per gli iscritti INPGI, senza la previsione di un corrispondente obbligo contributo, risulta singolare.

È prevedibile che queste sperequazioni portino, nel breve/medio periodo, ad ulteriori difficoltà di bilancio per l’INPGI, in considerazione anche del sempre maggior ricorso, nel settore, a contratti di lavoro autonomo, per i quali la contribuzione viene versata nella gestione separata INPGI2.

Secondo quanto dichiarato dalla Presidente dell’INPGI, Marina Macelloni, vent’anni fa, quando è stata istituita la suddetta gestione separata, i cosiddetti free lance erano una parte marginale della categoria, oggi sono più numerosi dei lavoratori dipendenti, poiché il lavoro autonomo è diventato la nuova forma di lavoro per tutti quelli che sono stati espulsi dalle redazioni a causa dei processi di ristrutturazione delle aziende o per tutti i giovani colleghi che non riescono ad avere un contratto a tempo indeterminato.

Da qui la necessità di reperire lavoratori dipendenti in altri ambiti.