Sostenibilità e comunicazione

Un trend verso le aziende sostenibili

Milano, 22 dicembre 2021 – Sostenibilità intesa come ambientale, aziendale e sociale: tema trasversale a tutti i settori di attività economica, ha fatto segnare un incremento di +7 punti percentuali nei primi sei mesi del 2021, segno dell’importanza nelle politiche aziendali e della crescente considerazione sul tema in questione in Italia.

Dividendosi nelle categorie di welfare e benessere aziendale, riduzione dei consumi, rapporti con il territorio locale di riferimento, riciclo dei materiali/rifiuti, approvvigionamento materie prime ed emissioni di gas serra, l’investimento maggiore è stato fatto nell’ambito della formazione del personale e dell’innovazione dei processi.

Più nello specifico i settori che hanno riportato interesse maggiore sull’argomento sono stati quello “Finanziario e Assicurativo” e quello del “Marketing, Comunicazione ed eventi”, con un livello di interesse di oltre il 65% rispetto agli atri, seguiti dal settore delle “Risorse Umane” e quello “Audiovisivo”.

Le percentuali di aziende che stanziano investimenti in un qualsiasi ambito della sostenibilità sono costantemente in crescita, con l’obiettivo anche di utilizzarlo come un efficacie strumento di comunicazione per il brand aziendale. Sono addirittura il 14% le imprese dei servizi professionali che si dicono intenzionate a rivedere il proprio brand aziendale in versione green, raggiungendo un totale di 55% operatori orientati alla sostenibilità.

La “transazione sostenibile” è arrivata a toccare anche i brand di lusso come Dior, Gucci, Prada, Versace, Giorgio Armani, Michael Kors, Gabriela Hearst, tutti incentrati in questo caso sul taglio delle emissioni e sull’utilizzo di materiali ecosostenibili.

La sostenibilità, nelle sue principali derivazioni, diventa quindi un fattore sempre più competitivo, impattando in modo sostanziale sul modello di business, sui processi e sui prodotti dell’azienda.

È un percorso che richiede una pianificazione molto accurata, investimenti e predisposizione all’innovazione, tutto questo per non rischiare di essere tagliati fuori da un trend di comunicazione sempre più diffuso.

Se comunicata correttamente, fornendo agli stakeholders dati chiari, analisi e risultati, la sostenibilità contribuisce a costruire un brand credibile, forte, coerente, accettato dal mercato. In caso contrario si va incontro al pericolo di greenwashing, che consiste nel dichiarare falsamente la messa in pratica di tecniche sostenibili, sempre più rischioso in un mercato in cui i consumatori hanno un accesso all’informazione molto più facile e completo.

 

Articolo di Beatrice Zamboni

Il Patto della dirigenza per l’Italia all’Assemblea annuale di Federmanager

Stefano Cuzzilla: “È il nostro impegno a collaborare con tutte le forze del

Paese per un nuovo rinascimento italiano”.

Sostenibilità, inclusività, competenze e legalità:

i quattro pilastri per guidare la ripresa.

In netta risalita la domanda di manager da parte delle imprese:

+ 50% rispetto a un anno fa.

Roma, 12 novembre 2021 – Un Patto della dirigenza per l’Italia, quello delineato dal presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla oggi a Roma di fronte a oltre 600 tra dirigenti d’impresa e rappresentanti delle istituzioni, per costruire una crescita economica robusta e duratura, basata su occupazione, inclusività, welfare, transizione ecologica e trasformazione digitale.

Oltre al presidente Stefano Cuzzilla, l’Assemblea annuale di Federmanager ha visto la presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, del ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Un particolare saluto di indirizzo è stato portato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

Al centro dei lavori, il Patto della dirigenza per l’Italia per il rilancio economico del Paese, a partire dalla “messa a terra” degli interventi previsti dal Pnrr.

«È il nostro impegno a collaborare con tutte le forze del Paese per un nuovo rinascimento italiano e realizzare un sistema economicamente più competitivo, socialmente più equo ed ambientalmente più sostenibile – ha dichiarato Stefano Cuzzilla nel suo intervento di apertura – I manager italiani hanno già dimostrato di detenere strumenti concreti e metodo d’attuazione che hanno salvato le nostre imprese nel periodo più buio della pandemia. Ora siamo pronti per concretizzare il piano più ambizioso di riforme ed investimenti che si ricordi dal dopoguerra».

Oltre 222 miliardi di euro che sommati alle altre risorse nazionali ed europee, configurano una capacità di spesa 10 volte maggiore di quella sperimentata finora. Una tale improvvisa e massiccia iniezione di denaro rischia di agire come un doping sul sistema, se non si ha chiarezza su quali debbano essere gli obiettivi e su come raggiungerli.

«Risorse da spendere bene, proteggendole con rigore da illegalità, corruzione, e da un’evasione fiscale che da sola vale oltre 100 miliardi l’anno, riconoscendo che la cultura manageriale è una risorsa strategica per mettere la competenza al centro della gestione – ha affermato Cuzzilla – sottolineando l’importanza che i dirigenti d’impresa siano chiamati a collaborare ai tavoli decisionali per l’attuazione del Pnrr».

Secondo le stime di Federmanager e i dati dell’Osservatorio 4.Manager la centralità del ruolo dei dirigenti è sempre più riconosciuta dal sistema d’impresa italiano, così come lo è stata nella fase peggiore della pandemia. Secondo l’indagine Federmanager sulle risoluzioni dei rapporti con contratto da dirigente nel 2020 il numero di manager uscito dalle imprese è stato del 15% inferiore rispetto al 2019, e a ottobre 2021 la domanda di nuovi manager è risultata del 50% superiore a quella dello stesso mese del 2020.

Oggi le imprese chiedono competenze nuove, specialistiche e ad alto valore aggiunto. Una tendenza che trova riscontro nei dati forniti dall’Osservatorio 4.Manager che descrivono una difficoltà di reperimento in crescita che oggi riguarda il 36,4% del totale nuove assunzioni e che sale al 48,4% per i dirigenti. Esiste quindi un gap ancora da colmare in quanto l’offerta di profili manageriali non riesce a soddisfare la domanda.

«Federmanager è profondamente impegnata nello sviluppare piani di aggiornamento professionale e del definire i nuovi profili manageriali necessari al mercato – ha affermato Cuzzilla -. Prepariamo squadre di manager dell’innovazione, mobility manager, export manager, energy manager, digital cfo e manager per la sostenibilità necessari per massimizzare la ripresa economica.  Oggi chiediamo al Governo di sostenere questo sforzo. Chiediamo di confermare il voucher per gli innovation manager e di prevedere strumenti simili per l’inserimento delle altre figure, a partire dai manager per la sostenibilità, oltre a sgravi fiscali che incentiveranno le imprese a investire nel nuovo che serve».

Un tema, quello delle competenze, che riguarda l’intero sistema produttivo e certamente anche il pubblico e i soggetti a capitale pubblico. «Davvero si pensa che il limite alle retribuzioni dei manager nella pubblica amministrazione o nelle società partecipate non abbia effetto sulla loro selezione e, quindi, sulle performance aziendali? – ha affermato Cuzzilla nel suo intervento -.  Che sia possibile, a ogni cambio di maggioranza politica, sostituire la dirigenza senza effetti negativi sull’efficacia della Pa? Perché mai un progetto pubblico dovrebbe rappresentare un sacrificio economico, quasi una crociata piena di insidie? Occorre smetterla di nascondersi dietro a un dito: ragioni di equità e ragioni di opportunità rendono questi limiti controproducenti».

Infine, ma non per questo ultimo per importanza, il tema delle riforme fiscali e previdenziali. Federmanager sostiene la richiesta delle imprese di abbattimento del cuneo fiscale e richiama l’urgenza di una riforma dell’Irpef che tuteli i redditi da lavoro e semplifichi gli adempimenti.

I conti pubblici della previdenza e dell’assistenza vanno separati. Così come non è pensabile che ancora si sottovaluti l’importanza della previdenza complementare: si sottolinea che, da più di 20 anni, il limite per la deducibilità fiscale per chi si iscrive a un fondo pensione sia rimasto invariato. Infine, Federmanager considera inammissibile che si proponga di eliminare la tassazione sui rendimenti e di portare a tassazione ordinaria ciò che oggi è già tassato al 15%, disincentivando ciò che dovrebbe essere incentivato.

I fondi di previdenza complementare raccolgono un risparmio potenzialmente strategico e andrebbero considerati nel loro ruolo di investitori istituzionali. Un ruolo che stanno dimostrando di esercitare, iniziando a investire nell’economia reale, sostenendo settori come infrastrutture, Pmi, real estate. Un ruolo strategico che può andare a beneficio del nostro Paese, che oggi ha oltre 1.000 miliardi di euro di risparmio privato parcheggiati sui conti correnti.

Manovra: dal 1° luglio 2022 l’INPGI confluirà nell’INPS. Ed è anche merito di ReteCoM

28 ottobre 2021 – La storia infinita, come abbiamo più volte definito la “questione INPGI”, finirà nel migliore dei modi. Senza pasticci, senza forzature, senza norme capestro, senza inutili soluzioni tampone.

La notizia è stata battuta oggi dall’ANSA ma è da qualche giorno che ci sono rumors: dal primo luglio 2022 l’INPGI confluirà nell’INPS. I giornalisti dipendenti, che versano nella Cassa principale, ovvero quella in default finanziario da decenni, avranno la garanzia pubblica.

È quanto prevede l’art. 28 della bozza della Legge di Bilancio per la manovra finanziaria, “Norme a garanzie delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti”.

Nello specifico e per quel che riguarda la nostra battaglia contro “la deportazione” dei contributi dei comunicatori dall’INPS all’INPGI, è da sottolineare quanto previsto al comma 16 “L’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato”.

Ecco il testo integrale dell’art. 28

(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)

1. Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

2. Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022 calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

5. Il comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.

6. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

7. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

8. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l’INPS. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 13 e 17.

10. I dipendenti provenienti dall’INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell’inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

11. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale dell’INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell’INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, per i fini di cui dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI da trasmettere per l’approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.

14. Entro il 30 giugno 2022, l’INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui di cui al comma 13.

15. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto è autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

16. L’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPGI, l’efficacia delle disposizioni del comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

17. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzato il trasferimento all’INPS dell’importo di …… per l’anno 2022 e di …..

Norma Uni per il comunicatore professionale

UNA BUSSOLA PER IL MERCATO DELLA COMUNICAZIONE

L’intervento integrale di Rita Palumbo, relatrice della NORMA UNI 11483:2021, all’evento di presentazione del 30 settembre 2021

Buongiorno a tutti,

il mio compito oggi è quello di descrivere la NORMA UNI 11483:2021, la nuova edizione della norma sul comunicatore professionale, soffermandomi in particolare su quali sono gli elementi innovativi, quali sono i compiti e le attività specifiche e, soprattutto, che cosa significano in questo contesto conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità. Ma non solo, saranno specificati i termini e le definizioni fondanti della NORMA, gli elementi per la valutazione della conformità e gli aspetti etici e deontologici applicabili.

Gli elementi innovativi possono essere sintetizzati in 5 parole chiave

  • Identità
  • Responsabilità
  • Autonomia
  • Complessità
  • Deontologia

Parole chiave che permettono non solo di chiarire le definizioni che la NORMA ha adottato per il Comunicatore Professionale, ma che consentono di

  • Definire l’identità e le caratteristiche di un professionista la cui prestazione è indispensabile per lo sviluppo delle organizzazioni
  • Interpretare le dinamiche evolutive ed involutive di un mercato non regolato ma in continua crescita
  • Monitorare la conoscenza e la percezione del valore e del ruolo della Comunicazione
  • Avere un riferimento tecnico concreto ed autorevole cui far riferimento per approccio, processi, metodo ed etica professionali

 La novità, la “rivoluzione” di questa versione della NORMA è la valenza manageriale attribuita alla figura del Comunicatore.

Il Comunicatore è un manager che gestisce processi complessi, progetta, coordina, realizza strategie e attività funzionali allo sviluppo di qualsiasi organizzazione, pubblica, privata e non profit. Il Comunicatore è il manager con responsabilità di risorse professionali e risorse economiche, impegnato a ideare e coordinare progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione in cui opera, sia come dipendente che come consulente esterno.

Il Comunicatore è il manager che svolge attività ad alto contenuto intellettuale che

  • richiedono una formazione culturale di ampio respiro, che spazia dalla tecnologa alla creatività, dall’economia, alla giurisprudenza, dall’uso delle lingue e dei linguaggi della comunicazione tradizionale e digitale
  • esigono competenze capaci di interpretare tendenze e cambiamenti socioculturali ed economici.

Il Comunicatore è quel manager che in autonomia, gestisce e risolve complessità

Il Comunicatore è il manager che agisce a nome e per conto delle organizzazioni in cui opera e agisce nel rispetto dei più rigorosi principi etici e deontologici

IL MERCATO E GLI AMBITI 

La Norma Uni ha segmentato il mercato della Comunicazione in cinque ambiti di riferimento 

  1. Comunicazione pubblica e istituzionale – Ai fini della norma per comunicazione pubblica si intende ogni processo sistemico di comunicazione dalle pubbliche amministrazioni in funzione dell’interesse generale e rivolta al dialogo con la collettività e le singole persone, nel rispetto delle loro abilità e diversità linguistiche, culturali e di genere. La comunicazione pubblica fornisce informazioni, dati, documenti e veicola i contenuti e messaggi che contribuiscono a garantire i diritti sociali e i diritti connessi alla cittadinanza, i doveri istituzionali di trasparenza amministrativa della rendicontazione sociale (accountability) e dell’accessibilità per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica della nazione, delle istituzioni europee e internazionali e la relazione tra istituzioni e cittadini. Per comunicazione istituzionale si intende ogni processo sistemico di comunicazione operato da un cominciatore per conto di un’istituzione sia nelle forme dei discorsi pubblici ed istituzionali sia nelle forme delle campagne di comunicazione.
  2. Comunicazione politica – Ai fini della presente norma per comunicazione politica si intende un processo sistemico che mette in relazione il sistema politico, i media e i cittadini. L’obiettivo della comunicazione politica è di supporto ad un’opinione pubblica informata a fini di consenso elettorale e sostegno politico. La comunicazione politica ha come scopo pubblicizzare l’azione di partiti, movimenti e leader per suscitare interesse e accrescere partecipazione e posizionamento dei cittadini sull’offerta politica e sui temi di agenda pubblica.
  3. Comunicazione d’impresa – Ai fini della presente norma per comunicazione d’impresa si intende un processo sistemico di strategie e attività finalizzate a favorire lo sviluppo dell’organizzazione imprenditoriale e, in quanto tale, costituisce un asset strategico di governance. La comunicazione d’impresa è un insieme complesso di progetti, programmi e messaggi che un’organizzazione mette in atto al fine di porsi in relazione con i contesti economico, sociale, culturale nei quali opera e dei quali fa parte, con l’obiettivo di promuovere la propria reputazione e quella dei beni/servizi che produce. Rientrano all’interno di questo ambito le relazioni pubbliche con stakeholder pubblici e privati, la comunicazione interna ed esterna, la comunicazione finanziaria e legale, la comunicazione di marca e di prodotto, non pubblicitaria.
  4. Comunicazione Tecnica – Ai fini della presente norma per comunicazione tecnica si intende il processo sistemico con cui si progetta, crea e distribuisce l’informazione per l’uso sicuro, efficace ed efficiente di prodotti, gamme e linee di prodotto, beni, servizi, software e applicativi.
  5. Comunicazione Sociale per il Terzo Settore – Ai fini della presente norma per comunicazione sociale per il terzo settore si intende il processo sistemico di conoscenza e persuasione utilizzato da soggetti pubblici e privati per coinvolgere la persona (cittadino, consumatore, donatore) e stimolarla alla partecipazione, all’azione e alla risoluzione dei problemi.

I LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

I livelli, in relazione al grado di responsabilità, sono tre: Junior, Expert e Senior; tutte e tre le figure, a seconda dell’esperienza, si collocano rispettivamente ai livelli 3 (livello basso/obbligo scolastico) -5 (livello intermedi/formazione secondaria) -7 (livello superiore/formazione universitaria) del QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni).

I COMPITI COMUNI, I  COMPITI SPECIALISTICI E LE FASI

La NORMA UNI 11483:2021 distingue due livelli di compiti:

  • Compiti comuni a tutti i profili professionali, compiti riferibili a qualsiasi comunicatore professionale, indipendentemente dal proprio profilo specialistico;
  • Compiti specifici del profilo specialistico, compiti riferibili al comunicatore professionale in funzione del proprio profilo specialistico, su cui interverrà con grande competenza la collega Tiziana Sicilia, presidente di Com&TEC

I “compiti comuni”, ovvero quelle attività che un professionista della Comunicazione è chiamato a sviluppare a prescindere dalla sua specializzazione, prevedono cinque fasi di processo:

  1. analisi, – rilevare i bisogni ed analizzare i contesti per individuare correttamente le linee guida della progettazione
  2. progettazione – gestire l’intero processo della progettazione, dagli obiettivi della comunicazione alla definizione dei modelli di monitoraggio e di verifica dei risultati
  3. attuazione – ovvero tutte le fasi di realizzazione del Piano di Comunicazione, delle attività e degli strumenti utili e/o necessari per il raggiungimento degli obiettivi
  4. monitoraggio – ovvero definire i criteri di monitoraggio per il controllo costante dei risultati
  5. valutazione – ovvero la messa in pratica di quelle tecniche che permettono la valutazione del rapporto tra i risultati attesi e raggiunti ed analisi di possibili soluzioni in caso di scostamento
  6. conclusione – ultima fase, ovvero quella della rendicontazione quali-quantitativa ed economica

LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ DEL COMUNICATORE PROFESSIONALE

Nello specifico, la NORMA definisce i requisiti che deve avere il Comunicatore Professionale, specificandone le conoscenze e le abilità in armonia con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). I requisiti individuati sono definiti e descritti in modo da facilitare anche i relativi processi di valutazione della conformità, che, come sappiamo, sono delegati a Parti terze, ovvero agli enti autorizzati alla certificazione e all’accreditamento professionale. Ma di che cosa parliamo quando usiamo i termini conoscenze ed abilità? Parliamo di quel patrimonio intellettuale ed esperienziale che si traduce in processi di comunicazione.

Tecnicamente le Abilità sono le capacità di applicare conoscenze e di usare il know how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dello EQF (Quadro europeo delle qualificazioni) e del QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni) le abilità sono descritte come cognitive (cioè pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (attuazione di metodi, materiali, strumenti e utensili). La conoscenza invece è il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. La NORMA indica per il comunicatore professionale – riferimento ai compiti comuni – 48 conoscenze (sapere) e 66 abilità (saper fare), specificandole per i tre livelli:

  • Junior
  • Expert
  • Senior

I TERMINI E LE DEFINIZIONI

Altro elemento estremamente importante per far sì che il mercato abbia finalmente regole certe, riguarda il capitolo della NORMA dedicato ai Termini e definizioni, che chiarisce e definisce il significato di tutto ciò che rende comprensibile il processo sistemico della Comunicazione professionale. Sono elencate tutte le definizioni utili, anche quelle basilari:

  • Il Comunicatore Professionale è il professionista che si occupa della comunicazione come asset strategico di sviluppo di istituzioni, organizzazioni pubbliche, private e non profit e persone fisiche, svolgendo la propria attività a forte contenuto intellettuale e multidisciplinare di tipo esecutivo e manageriale, a seconda del livello, in qualità di libero professionista, imprenditore, dipendente o mediante altre forme contrattuali conformi alle normative vigenti
  • L’Area di comunicazione è l’insieme di funzioni e strutture, individuate dall’organizzazione, per la gestione manageriale delle attività del piano di comunicazione in coordinamento con organismi di vertice
  • La Strategia di comunicazione è la fase di progettazione e realizzazione del piano di comunicazione individuando attività, strumenti, risorse, linguaggi, indicatori di performance per raggiungere gli obiettivi prefissati
  • L’Indice di rendimento del piano di comunicazione è quell’indice generalmente qualitativo del grado di efficienza e di efficacia del piano di comunicazione

Fino a definire i Key Performance Indicator (KPI), la Tracciabilità ed Usabilità dei dati…. E sono solo alcuni esempi che introducono la complessità del processo sistemico della Comunicazione.

LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ E L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE

Se la comunicazione è quindi quel sistema complesso di strategie e di attività in continua evoluzione, fondamentale se non necessaria è la formazione, che – considerata la complessità della professione del Comunicatore non può non comportare la valutazione e la certificazione delle competenze, altra parola chiave sostanziale della NORMA che

  • individua con chiarezza il processo per la valutazione di conformità: Apprendimento, Certificazione, Mantenimento, Rinnovo
  • definisce i requisiti del Comunicatore professionale – attraverso conoscenze ed abilità – nel rispetto dei descrittori EQF per l’acquisizione della competenza, basata sull’ apprendimento permanentelifelong learning – e sullo sviluppo professionale continuoContinuing Professional Development
  • fa riferimento alle tre forme di apprendimento, così come indicati nel Quadro europeo delle qualificazioni – EQF – e nel Quadro nazionale delle qualifiche – QNQ, ovvero:
    • APPRENDIMENTO FORMALE che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari
    • APPRENDIMENTO NON-FORMALE è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui all’apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese
    • APPRENDIMENTO INFORMALE che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero

 LE DEFINZIONI-OBIETTIVI

Conoscenze, abilità, formazione, apprendimento permanente, sviluppo professionale: la NORMA UNI stabilisce con chiarezza quali sono le definizioni/obiettivi:

  • QUALIFICA, ovvero il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un’autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell’apprendimento rispetto a standard predefiniti
  • VALUTAZIONE, che regola i metodi e i processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza
  • CONVALIDA ovvero il processo di conferma che determinati risultati dell’apprendimento valutati, conseguiti da una persona, corrispondono ai risultati specifici che possono essere richiesti per un’unità o una qualifica

LA DEONTOLOGIA

Infine, la deontologia, tema tanto delicato quanto fondamentale per dare un segno tangibile dell’importanza del contributo e del ruolo del Comunicatore professionale nei processi socioeconomici e culturali.

La Norma descrive lo Schema dell’infrastruttura della cultura dell’integrità professionale, finalizzata alla definizione e gestione dell’integrità professionale) integrandolo con

  • la Carta Etica professionale, che indica i principi e valori, che fa riferimento al Codice Etico che elenca e regola i dilemmi collegati ai principi e ai valori
  • la Carta deontologica professionale, che regola la condotta e i diritti del Comunicatore, che dovranno essere basati sulla lealtà, spirito di servizio, responsabilità verso il committente e verso i propri clienti, indipendenza ma anche sul diritto a farsi remunerare e far rispettare il proprio ruolo professionale. La Carta deontologica fa riferimento al Codice Deontologico che detta le regole di condotta.

 Il cambio di registro riguarda l’approccio e il modello di prestazione professionale: il Comunicatore è definito un manager in grado di relazionarsi con i vertici, a salvaguardia della notorietà, della reputazione e del “contenimento del rischio” delle organizzazioni in cui opera. È un manager apicale, che può e deve stare nella “stanza dei bottoni” che – grazie alla norma UNI – assume un livello di responsabilità e di condivisione mai evidenziato prima. È un manager che analizza, interpreta, propone, indirizza e risolve situazioni difficili e critiche. È una figura dirigenziale necessaria nelle imprese pubbliche, private e non profit, perché non si può più fare a meno di quel manager in grado di gestire complessità, che deve garantire molteplici abilità e conoscenze tradizione e conoscenze digitali. Un manager che opera in un modo e che utilizza strumenti in continua evoluzione tecnologica. Da questa NORMA possiamo partire per dare identità, valore e voce ai Comunicatori.

Guarda il video dell’intervento

Norma Uni: comunicare per professione

La notizia data 9 settembre 2021 e ha per titolo “Pubblicata la norma Uni 11483:2021 – Attività professionali non regolamentate – Comunicatore professionale – Requisiti di conoscenza, abilità e autonomia e responsabilità”. A una prima lettura potrebbe sembrare un’altra (l’ennesima) norma tecnica, non obbligatoria e quindi non cogente per il mercato del lavoro. Ma in realtà non è così.

La norma Uni 11483:2021, frutto di tre anni e tre mesi di intenso lavoro di un tavolo che ha coinvolto diverse associazioni del settore, è un punto di svolta per la definizione delle professioni che sono comprese nel complesso mondo della comunicazione.  Non solo una norma tecnica, quindi, ma uno strumento innovativo e utile – il primo – per capire chi è, che cosa fa e quali sono le conoscenze e le abilità che un comunicatore deve garantire al mercato, per disegnare un settore dai contorni ancora indistinti, per diffondere la cultura di una professione ancor oggi impropriamente interpretata.

Il dato più significato sta nella definizione: il comunicatore professionale è un manager che gestisce processi complessi, progetta, coordina, realizza strategie e attività funzionali allo sviluppo di qualsiasi organizzazione, pubblica, privata e non profit. È un manager con responsabilità di risorse professionali e risorse economiche, impegnato a ideare e coordinare progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione in cui opera, sia come dipendente che come consulente esterno.

Quindi, attività ad alto contenuto intellettuale che richiedono una formazione culturale di largo respiro che spazia dall’etica alla scienza, dalla tecnologa alla creatività, intese come capacità di interpretare tendenze e cambiamenti socioculturali ed economici.

La norma ha suddiviso il mercato in cinque ambiti di riferimento: comunicazione pubblica e istituzionale, comunicazione politica, comunicazione di impresa, comunicazione tecnica, comunicazione sociale per il terzo settore. Mentre tre sono i livelli in relazione al grado di responsabilità: junior, expert e senior; tutte e tre le figure, a seconda dell’esperienza, si collocano rispettivamente ai livelli 3-5-7 del Qnq (Quadro nazionale delle qualificazioni).

Per lo svolgimento della professione, la norma Uni, infine, individua i cosiddetti “compiti comuni”, ovvero quelle attività che un professionista della comunicazione è chiamato a sviluppare a prescindere dalla sua specializzazione, che prevedono cinque fasi di processo: analisi, progettazione, attuazione, monitoraggio, valutazione, conclusione.

Parliamo di una figura apicale, che può e deve stare nella “stanza dei bottoni”, e che ora assume un livello di responsabilità e di condivisione mai evidenziato prima

Il cambio di registro riguarda l’approccio e il modello di prestazione professionale: il comunicatore è definito un manager in grado di relazionarsi con i vertici, a salvaguardia della notorietà, della reputazione e del “contenimento del rischio” delle organizzazioni in cui opera. È un manager apicale, che può e deve stare nella “stanza dei bottoni” che – grazie alla norma Uni – assume un livello di responsabilità e di condivisione mai evidenziato prima. È un manager che analizza, interpreta, propone, indirizza e risolve situazioni difficili e critiche. È una figura dirigenziale necessaria nelle imprese pubbliche, private e non profit, perché non si può più fare a meno di quel manager in grado di gestire complessità.

Pubblicata la norma UNI sul Comunicatore Professionale

E’ stata pubblicata oggi la nuova edizione della norma UNI 11483 sulla figura del comunicatore professionale, un professionista che si occupa della comunicazione come asset strategico di sviluppo di istituzioni, organizzazioni pubbliche, private e non profit, svolgendo un’attività a forte contenuto intellettuale e multidisciplinare di tipo esecutivo e manageriale (a seconda del livello) in qualità di libero professionista, imprenditore, dipendente o mediante altre forme contrattuali conformi alle normative vigenti. Si tratta di un’attività manageriale per la quale è richiesta una formazione culturale, etica, scientifica, metodologica, tecnica e tecnologica che può essere ottenuta mediante percorsi di istruzione formale, non formale o informale.Una professione che non può certo essere improvvisata e che richiede conoscenze, abilità e livelli di autonomia e responsabilità ben definiti soprattutto in un momento in cui la comunicazione riveste un ruolo sempre più importante (nelle imprese e nelle istituzioni) e che deve essere quindi affidata a professionisti qualificati.
Ed è questo il motivo che ha portato UNI e gli stakeholder presenti al tavolo UNI/CT 006/GL 06 “Figure professionali operanti nell’ambito della comunicazione” ad aggiornare la precedente versione della norma, risalente al 2013.
La nuova norma UNI individua cinque ambiti di riferimento e i corrispondenti profili specialistici definendo sia i compiti comuni a tutti i profili professionali sia i compiti specifici di ogni profilo specialistico.

I cinque ambiti sono:

  • la comunicazione pubblica e istituzionale, la comunicazione di impresa
  • la comunicazione tecnica
  • la comunicazione politica
  • la comunicazione sociale per il terzo settore.

 

In termini di competenze, a seconda dei livelli di autonomia e responsabilità ricoperti da questo professionista, la norma individua tre livelli: Junior (colui che si approccia al mondo della comunicazione professionale), Expert (il professionista che ha già acquisito competenze ed esperienze nel settore) e Senior (la figura apicale che governa strategie e processi della comunicazione).

Si tratta di un soggetto professionale in grado di relazionarsi con i vertici aziendali e le risorse professionali, di gestire budget, di garantire il raggiungimento degli obiettivi di notorietà e sviluppo delle organizzazioni, quindi di governare processi complessi” spiega Rita Palumbo (Consigliere Confcommercio Imprese per l’Italia, Segretario Generale FERPI , Relatrice della norma UNI). “Ecco, l’aspetto innovativo di questa norma – oggi più che mai necessaria – è proprio la definizione di valenza manageriale del comunicatore professionale il quale – grazie anche alla norma UNI – assume un livello di responsabilità e di condivisione delle strategie, degli obiettivi e delle modalità di intervento mai evidenziato prima”.
Questa figura professionale” – dichiara Eliana Lanza (Coordinatrice del gruppo di lavoro UNI – Tesoriere FERPI) – “si è evoluta nel corso del tempo di pari passo con lo sviluppo del tessuto economico e industriale del nostro Paese”.
Per mettere a punto la nuova versione della norma abbiamo intercettato le necessità dei comunicatori d’impresa, dei relatori pubblici, degli autori, dei redattori tecnici, dei media manager e dei social media manager e tutte queste professionalità devono avere un comune denominatore che le renda riconoscibili e rilevanti rispetto al mercato. E questo” – conclude Lanza – “può avvenire solo attraverso la norma UNI 11483 che definisce appunto i compiti, le conoscenze, le abilità e i livelli di autonomia e responsabilità che il comunicatore deve possedere per esercitare questa professione”.
La norma UNI 11483:2021 è importante e sarà determinante anche ai fini della formazione professionale e continua che potremo realizzare in conformità a questa norma” – spiega Tiziana Sicilia (Presidente COM&TEC e tekom Europe – Imprenditrice ed Esperta del gruppo di lavoro UNI). “In collaborazione con gli Enti di Accreditamento, Valutazione e
Certificazione delle competenze e abilità lavoreremo per progettare e realizzare opportunità di formazione e aggiornamento
per i Comunicatori Professionali, in tutti i loro ambiti di attività, e per le organizzazioni dei vari settori, anche secondo la Legge 4/2013
”. “Questa norma – conclude Tiziana Sicilia – risponde alle richieste e aspettative del mercato anche dal punto di vista delle opportunità di crescita, sviluppo e competitività di un settore che offre professionalità e competenza fortemente richieste, trasversali e caratterizzate da una forte spinta innovativa e tecnologica. Per la realizzazione dei contenuti abbiamo considerato il QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni) e l’EQF (European Qualification Framework) per attribuire a questa norma anche un profondo respiro internazionale. La nuova UNI 11483 a livello strategico, progettuale, operativo e di visione verso il futuro attribuisce ai Comunicatori Professionali il giusto ruolo e valore”.

Guarda le videointerviste a Eliana Lanza, Rita Palumbo e Tiziana Sicilia.

I contenuti della UNI 11483:2021 saranno approfonditi nel corso di un webinar che si terrà il 30 settembre prossimo. In vista dell’incontro, è possibile anticipare eventuali quesiti sulla norma scrivendo a normazione@uni.com .

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione all’indirizzo:https://bit.ly/Comunprof

INPGI: sono solo pensioni

Nessun commissariamento e un altro slittamento fino al 31 dicembre 2021, ma con una novità che cambia il registro di marcia: una Commissione Tecnica costituita da rappresentanti dei ministeri del Lavoro, dell’Economia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da INPGI e da INPS.

Non fa parte della commissione la FNS, il sindacato dei giornalisti. Il “salvataggio” dell’INPGI non ha nulla a che fare con la “libertà di stampa” perché il dissesto è conseguenza della crisi dell’editoria e del disequilibrio pensionistico: da anni diminuiscono i contribuenti attivi – giornalisti assunti – e aumentano i pensionati, grazie anche ai prepensionamenti consentiti dalle politiche di sostegno all’editoria.

La soluzione prospettata dai vertici INPGI, ripetuta a dispetto dell’evidenza, è l’allargamento della platea ad altre figure professionali, comunicatori, grafici, poligrafici, web master e chi più ne ha più ne metta. Allargamento che ha ricevuto opposizioni motivate e decise, non solo da parte dei lavoratori dei comparti ipotizzati, ma anche dall’interno del mondo giornalistico.

La  “mini riforma” che penalizza gli iscritti e non risolve i conti  dell’INPGI, ha ulteriormente accentuato i malumori  tra i giornalisti, ma è dopo l’audizione alla Commissione parlamentare per il controllo degli Enti previdenziali del presidente dell’INPS Pasquale Tridico, che lo scenario è cambiato.

La Commissione Tecnica ha tempo fino al 20 ottobre prossimo, per approfondire ed indagare nel merito la questione INPGI per poter poi dar corso a soluzioni fattibili, eque e durature nel tempo.

Non ci resta che aspettare con fiducia quella scadenza, perché, finalmente, l’attenzione si è spostata da singolo problema (il salvataggio di un Istituto previdenziale privato) al contesto generale dove il tema centrale è il lavoro che genera valore e occupazione. Occupazione attiva e di valore di cui necessita soprattutto il sistema editoriale e giornalistico.

ReteCoM: INPS – INPGI: Normativa a raffronto. ASSICURAZIONE INFORTUNI INPGI

Sesta e ultima puntata 

ReteCoM ha elaborato – su dati e informazioni di fonti ufficiali INPS e INPGI – un raffronto tra i due sistemi pensionistici

ASSICURAZIONE INFORTUNI INPGI

L’assicurazione contro gli infortuni è stata istituita e disciplinata per la prima volta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico del 1955, e successivamente confermata in tutti i contratti di lavoro giornalistico, con progressiva elevazione dei massimali degli indennizzi.

Il finanziamento della prestazione avviene attraverso il versamento di un contributo mensile all’INPGI, da parte dei datori di lavoro.

Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale subordinato con l’azienda giornalistica, ancorché non sia intervenuto l’effettivo versamento dei relativi contributi e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Si applica a tutti i giornalisti, con rapporto di lavoro subordinato, nel caso di infortunio dal quale derivi un’invalidità permanente (in misura superiore al 5%) parziale o un’invalidità permanente totale, e i loro aventi causa se l’infortunio ha per conseguenza la morte. In tal caso, l’indennità assicurativa spetta al coniuge e ai figli. In mancanza di coniuge e/o dei figli, l’indennità spetta ai genitori; in mancanza anche dei genitori spetta ai fratelli e alle sorelle che, al momento della morte, risultino conviventi e a carico del de cuius in base alla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari.

Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.

Misura dell’indennizzo:

  • invalidità permanente totale: Euro 108.455,95;
  • invalidità permanente parziale: importo proporzionale all’ indennità permanente totale (Euro 1.084,56 per punto di invalidità);
  • morte Euro 92.962,24.

I giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%.

L’indennità in caso di morte è maggiorata:

  • del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
  • del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età;
  • del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

L’indennità in caso di invalidità permanente totale è maggiorata:

  • del 50% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età;
  • del 30% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età;
  • del 20% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni, l’indennità dovuta in caso di morte o di invalidità permanente totale è maggiorata del 10% per il coniuge e di un ulteriore 10% per ciascuno dei figli minori fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

* * * * *

In conclusione, anche se dal 2016 i contributi che finanziano i trattamenti pensionistici INPGI sono stati equiparati a quelli INPS e dal 2017 è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo, pro quota, per tutti gli iscritti, permangono notevoli disparità di trattamento, rispetto all’INPS, sul fronte delle prestazioni, sia nei requisiti per accedervi, sia nella misura.

Analogamente accade per i trattamenti di natura non previdenziale.

Anche l’obbligo da parte dell’INPS di farsi carico dei trattamenti di maternità e dei congedi/permessi per l’assistenza ai disabili per gli iscritti INPGI, senza la previsione di un corrispondente obbligo contributo, risulta singolare.

È prevedibile che queste sperequazioni portino, nel breve/medio periodo, ad ulteriori difficoltà di bilancio per l’INPGI, in considerazione anche del sempre maggior ricorso, nel settore, a contratti di lavoro autonomo, per i quali la contribuzione viene versata nella gestione separata INPGI2.

Secondo quanto dichiarato dalla Presidente dell’INPGI, Marina Macelloni, vent’anni fa, quando è stata istituita la suddetta gestione separata, i cosiddetti free lance erano una parte marginale della categoria, oggi sono più numerosi dei lavoratori dipendenti, poiché il lavoro autonomo è diventato la nuova forma di lavoro per tutti quelli che sono stati espulsi dalle redazioni a causa dei processi di ristrutturazione delle aziende o per tutti i giovani colleghi che non riescono ad avere un contratto a tempo indeterminato.

Da qui la necessità di reperire lavoratori dipendenti in altri ambiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReteCoM: INPS – INPGI: Normativa a raffronto. AMMORTIZZATORI SOCIALI

Quinta puntata 

ReteCoM ha elaborato – su dati e informazioni di fonti ufficiali INPS e INPGI – un raffronto tra i due sistemi pensionistici

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Regole più favorevoli nell’INPGI: la cassa integrazione per crisi aziendale può arrivare fino a 24 mesi invece dei 12 previsti nel sistema generale, non derogabili. È prevista la possibilità di Cigs a zero ore, non più contemplata nel sistema generale, mentre la riduzione complessiva dell’orario di lavoro nei contratti di solidarietà non può superare il 70% (60% nell’INPS).

Indennità di disoccupazione INPGI Versus Naspi INPS

Se è vero che tra i requisiti, al contrario dell’INPS[1], l’INPGI richiede il biennio di iscrizione rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro, è vero anche che l’Istituto di previdenza dei giornalisti prevede un sussidio straordinario di 12 mesi in caso di licenziamento o di fine contratto a termine, che non esiste per la Naspi.

Sensibile la differenza relativa all’importo del trattamento di disoccupazione. Mentre l’INPS – attraverso un calcolo molto complesso e più penalizzante rispetto all’INPGI – ha un massimale per il 2019 di 1.328,76 Euro, l’INPGI ne prevede uno di 1.754,30 Euro

Inoltre, la riduzione dell’assegno parte a decorrere dal 181° giorno (del 5% ogni 30 giorni, fino ad una riduzione massima del 50%), mentre la Naspi viene ridotta già dal quarto mese (del 3% per ogni mese).

L’INPGI riconosce i contributi figurativi come avviene per la Naspi, ma su una base di calcolo superiore.

Il reddito da lavoro autonomo è cumulabile e compatibile con l’indennità di disoccupazione nella misura del 50%, fino al limite di un terzo dell’indennità stessa. Nell’INPS i limiti di reddito che permettono la cumulabilità sono pari a € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e a € 4.800,00 per i lavoratori autonomi.


[1] Per la Naspi occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione, versata nei 4 anni precedenti la disoccupazione, e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

ReteCoM: INPS – INPGI: Normativa a raffronto. CALCOLO DELLA PENSIONE

Quarta puntata

ReteCoM ha elaborato – su dati e informazioni di fonti ufficiali INPS e INPGI – un raffronto tra i due sistemi pensionistici

CALCOLO DELLA PENSIONE

Nell’INPGI, solo dal 1° gennaio 2017 si applica il sistema di calcolo contributivo per tutti.  Agli iscritti alla data del 31.12.2016 si applica il calcolo misto.

Nell’INPS, il sistema contributivo per tutti si applica dal 1° gennaio 2012.  Per il calcolo della pensione relativamente alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 le regole differiscono in base alla situazione contributiva in essere nel 1996, ovvero:

  • interamente con il sistema retributivo per coloro che al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità contributiva almeno pari a 18 anni;
  • sistema misto, per chi al 31.12.1995 risultava essere già lavoratore dipendente ma aveva un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e sistema contributivo per il restante periodo);
  • interamente con il sistema contributivo, per chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in avanti.

Cumulo periodo contributivi

La normativa sul cumulo gratuito dei periodi contributivi si applica anche alle contribuzioni versate nell’INPGI ma, per quanto riguarda il pensionamento anticipato per anzianità, occorre aver maturato i requisiti previsti dall’INPS (attualmente, 42 anni e 10 mesi, più finestra di 3 mesi).

Per i giornalisti restano comunque in vigore:

  • le disposizioni di cumulo dei periodi contributivi previsti dalla legge Vigorelli (art. 3 della legge 1122/55), che consente il cumulo tra il Fondo lavoratori dipendenti e gestioni Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti INPS e l’INPGI-1.   Tale norma prevede che – una volta perfezionati i requisiti contributivi in tutte le gestioni interessate – la pensione di vecchiaia o di anzianità – sia ripartita tra i due enti in ragione dei contributi versati in ognuno di essi. La domanda va presentata all’ente di ultima iscrizione, che provvede all’istruttoria della pratica con l’altro ente. Per il pagamento, contrariamente a quanto avviene con il “cumulo gratuito”, ogni ente provvede al versamento mensile della quota di propria competenza;
  • le disposizioni sulla “totalizzazione” di cui al Decreto legislativo n. 42/2006, che comporta lo stesso procedimento previsto per il “cumulo gratuito”, ma tutte le quote di pensione sono calcolate con il meno favorevole sistema contributivo. La pensione di vecchiaia decorre 18 mesi dopo che siano stati raggiunti 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione complessiva; mentre la pensione di anzianità decorre 21 mesi dopo che siano stati raggiunti 40 anni e 7 mesi di contribuzione complessiva, a prescindere dall’età anagrafica.

In sintesi, gli iscritti all’INPGI non hanno nessuna agevolazione se devono cumulare/totalizzare periodi assicurativi versati in enti diversi, ma neppure nessuna penalizzazione, se non quella derivante dal fatto di dover attendere il raggiungimento dei requisiti – meno favorevoli – previsti all’INPS.

Contributo di solidarietà

Prelievo triennale operato dall’INPGI sulle pensioni superiori ai 38.000 Euro. Parte dall’1% sugli assegni superiori ai 38.000 Euro per arrivare al 20 % sulle pensioni superiori ai 200.000.

Nell’INPS il taglio parte dal 15% sugli assegni superiori ai 100.000 Euro fino al 40 % per la quota eccedente i 500.000 Euro annui.